TELEFONO: 0422 741965

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2016 n.47019, la Corte ha confermato la condanna di vari soggetti per lesioni personali colpose in danno di un lavoratore operante per una cooperativa. 

Questa la dinamica dell’infortunio: “mentre eseguiva una manovra di retromarcia nel  piazzale della società S. nel Porto di Genova, M.B., alla guida di un carrello elevatore, investiva P.S., come lui lavoratore dipendente della A. Società Cooperativa a r.l.,

che aveva ricevuto in appalto dalla S. s.p.a. i lavori di movimentazione delle merci nel predetto terminal.” Sono stati condannati il lavoratore che guidava il carrello elevatore (M.B.) “per non aver tenuto la necessaria diligenza, prudenza e perizia nell’esecuzione della manovra di retromarcia con il carrello, e per averla eseguita pur in assenza di dispositivo acustico e di faro di sicurezza funzionanti”, il datore di lavoro di entrambi i lavoratori (C.A.; appaltatore) ed il presidente del c.d.a. della S. s.p.a. (B.P.; committente).

Nei giudizi di merito, ai due datori di lavoro – committente e appaltatore – “veniva addebitato di aver violato l’art.63, co.1 d.lgs. n.81/2008, essendo risultato che l’area dove si era verificato il sinistro non era delimitata con segnaletica orizzontale e verticale, contemplava la presenza promiscua di merci e di lavoratori, ed era quindi priva della definizione delle zone di rispettiva competenza; di aver violato l’art.23, co.1, per essere il carrello in uso al M.B. privo dei requisiti di sicurezza”, nonché di aver omesso l’“adozione del Piano di coordinamento e cooperazione previsto in caso di rischio interferenziale.” Inoltre “al solo B.P., poi, veniva attribuita la violazione dell’art.28, co.1 d.lgs.n.81/2008, per non aver eseguito in modo adeguato la valutazione dei rischi.”