COVID19 Le domande frequenti e le risposte del medico competente.
1) I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?
I contatti stretti di caso accertato dovranno essere allontanati dal lavoro in quanto devono stare in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
Dopo la loro individuazione, anche grazie alla collaborazione del datore di lavoro e medico competente, la ASL li inserisce nei propri sistemi di sorveglianza che sono visibili anche ai MEDICI DI MEDICINA GENERALE per gli adempimenti connessi al certificato di assenza lavorativa e al monitoraggio clinico e ai Sindaci per eventuali controlli.
2) Chi sono i contatti stretti di un caso accertato? I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un soggetto/caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi del soggetto e fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del soggetto con la seguente casistica.
Se il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone, fino all’isolamento. Definizione di contatto stretto:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, (ad esempio ufficio, mensa/refettorio, sala riunioni,) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad un sedile di distanza da una altra persona.
3) Qual’é la differenza tra quarantena e isolamento?
Il Ministero della Salute evidenzia che l’isolamento (fiduciario) dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità.
Questo deve avvenire in un ambiente e in condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Per quanto riguarda la quarantena, invece, questa si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione del virus.
Queste persone potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o alla malattia; l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare repentinamente i nuovi casi.
4) Cosa si intende per lavoratore sospetto COVID da segnalare al medico competente ? Si intendono quei soggetti con una temperatura superiore a 37.5 °C al momento dell’accesso al luogo di lavoro o che manifestano sintomi sospetti durante il turno di lavoro (es. temperatura superiore ai 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratoria ecc.).
Non vanno segnalati i lavoratori che comunicano all’azienda di essere a casa in malattia, in quanto si dovranno riferire al proprio medico di medicina generale.
5) Cosa fare quando si individua un lavoratore con sintomi sospetti Covid? Il caso va segnalato al medico competente.
Il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, viene invitato a recarsi al proprio domicilio indossando mascherina e guanti e a contattare prontamente il proprio medico di medicina generale.
Il lavoratore con sintomi sospetti Covid è in isolamento fiduciario fino all’esito del tampone: se negativo potrà rientrare al lavoro dopo valutazione clinica del medici di medicina generale, se positivo diventa caso accertato e si procede con l’individuazione dei contatti stretti come da punto 2).
7) Come fare la segnalazione di caso sospetto se l’azienda non ha il medico competente o questi non è raggiungibile?
Le piccole attività (es. piccoli esercizi commerciali) che non hanno il medico competente, o quest’ultimo non è reperibile, in presenza di lavoratore con sintomi sospetti dovranno isolare la persona facendo indossare mascherina e guanti.
Il lavoratore viene invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare prontamente il proprio medico di medicina generale.
In questo caso la segnalazione è sostituita da una dichiarazione dell’azienda, sottoscritta dal lavoratore, in cui si invita il lavoratore con sintomi sospetti a ritornare al domicilio e a contattare il proprio medici di medicina generale, rimanendo in isolamento fino a diversa disposizione del medici di medicina generale.
8) Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un rapido antigenico in autonomia. I test sierologici possono esser effettuati dal singolo, in autonomia, cioè al di fuori di un percorso di sanità pubblica.
Il soggetto in tal caso deve essere invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina generale che valuterà, in base all’anamnesi e alla storia clinica, se è opportuna l’effettuazione di ulteriori approfondimenti.
Questi casi non vanno segnalati alla ASL. I test rapidi antigenici eseguiti in autonomia devono essere confermati da tampone molecolare o antigenico di terza generazione.
In caso di positività il lavoratore deve essere invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la presa in carico e la segnalazione sul portale dedicato.
11) Rientro al lavoro Le direttive attuali prevedono che i casi positivi concludano la quarantena dopo tampone negativo eseguito dopo almeno dopo 10 giorni dal riscontro della positività, purchè nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi.
In alternativa, anche a fronte di un tampone di controllo risultato positivo, dopo 21 giorni dal riscontro della prima positività, purché siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi, l’isolamento è terminato anche in assenza di riscontro di negativizzazione del tampone.
Si deve considerare che quando il medico di famiglia chiude il periodo di malattia abbia verificato col suo paziente le sue condizioni di salute, come fa regolarmente con tutte le altre patologie, e quindi abbia verificato anche l’assenza di sintomi nei sette giorni precedenti.
Per queste ragioni il lavoratore potrà tornare al lavoro terminato il periodo di isolamento che coincide con il termine della malattia prescritta dal proprio medici di medicina generale.
Tuttavia, pur sottolineando il contrasto fra le disposizioni vigenti, poiché anche il recente DPCM 14 gennaio 2021 fa ancora riferimento al protocollo condiviso del 24 aprile 2020, il lavoratore può rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’esecuzione di un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno.
INPS ha dato indicazione di prolungare l’isolamento fino a negativizzazione del tampone, con proseguimento della malattia a cura del medico di famiglia.
Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone.
Per i contatti stretti di caso positivo l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, anche senza effettuazione di tampone.
In alternativa l’isolamento si conclude con esito negativo di un tampone eseguito non prima del 10° giorno dall’ultimo contatto. Il tampone non può essere prescritto obbligatoriamente dai medici competenti o dal datore di lavoro.
Fonte Punto Sicuro
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